Superammortamenti - Studio Iovine - Commercialista Roma

Vai ai contenuti

Menu principale:

ARTICOLI
SUPERAMMORTAMENTI

Una delle novità più rilevanti, contenuta nel comma 91, è il cosiddetto superammortamento al 140% sull’acquisto di nuovi macchinari effettuati a partire dal 15 ottobre 2015 e per tutto il 2016 da imprese ed esercenti arti e professioni. Quindi, ai fini delle imposte sui redditi, per la determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing finanziario, il costo di acquisizione è maggiorato del 40%. L’agevolazione si può applicare anche alle spese per i mezzi di trasporto eventualmente utilizzati nell’esercizio dell’impresa o della professione. Non si può applica il superammortamento per:

  • investimenti in beni strumentali con coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5% (in base al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988);

  • investimenti in fabbricati e costruzioni;

  • investimenti in produzione e distribuzione di gas naturale, ferrovie, trasporti aerei o marittimi;

  • in altri beni di cui all’allegato 3 della Legge di Stabilità.

Da notare che il superammortamento non rileva sulla determinazione dell’acconto dovuto per il periodo di imposta 2015.


IL TESTO DELLA LEGGE

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresi' maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge. 94.
Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.


 
 
Torna ai contenuti | Torna al menu