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B&B , AFFITTACAMERE (O GUEST HOUSE) E CASE VACANZE
Nella regione Lazio, il settore è attualmente disciplinato dal Regolamento Regionale n. 8 del 7/8/2015 parzialmente annullato da parte del TAR con la sentenza n. 6755 del 13/06/2016 che ha di fatto cancellato una serie di articoli. Ma che differenza esiste tra le citate forme di ospitalità extralberghiera? Di seguito un tentativo di fare un pò di chiarezza.
Affittacamere:
1. Le Guest house o affittacamere sono strutture gestite in forma imprenditoriale dove vengono forniti servizi di alloggio ed eventualmente servizi complementari.
2. Le strutture di cui al comma 1, sono composte da un massimo di sei camere ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile ed accessibili dal medesimo ingresso su strada e sono dotate:
a) di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati;
b) di cucina o di angolo cottura annesso al soggiorno.
3. Gli appartamenti da destinare ad affittacamere non sono soggetti a cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni.
Bed and Breakfast:
1. I B&B sono strutture che erogano ospitalità per un massimo di novanta giorni consecutivi, dotate di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati con annessa cucina o angolo cottura.
2. Il soggetto titolare dell’attività di B&B, ha l’obbligo di residenza e di domicilio nella struttura e deve riservarsi una camera da letto all’interno della stessa. L’utilizzo della struttura da destinare all’attività di B&B non comporta cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
3. Possono essere gestiti:
a) in forma non imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo saltuario e la struttura dispone di un numero non superiore a tre camere con un massimo di sei posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente. Il periodo di inattività è pari a centoventi giorni all’anno nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale e novanta giorni all’anno nei restanti comuni;
b) in forma imprenditoriale, quando la gestione è svolta in modo continuativo e la struttura dispone di un numero non superiore a quattro camere ed un massimo di otto posti letto ed il servizio di alloggio comprende, altresì, l’erogazione della prima colazione nel rispetto della normativa vigente;
4. Le strutture di cui al comma 1, rispettano i requisiti previsti per le civili abitazioni.
Case Vacanze:
Le case e gli appartamenti per vacanze sono strutture costituite da immobili arredati da destinare all’affitto dei turisti e all’interno delle quali non possono esservi persone residenti né domiciliate. Tali strutture sono prive sia di servizi centralizzati che di somministrazione di alimenti e bevande e sono ubicate nello stesso territorio comunale.
2. Le strutture di cui al comma 1, possono essere gestite:
a) in forma non imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o massimo due case e appartamenti per vacanze collocati in uno o più stabili avvenga in modo occasionale, con un periodo di inattività pari ad almeno cento giorni nell’anno solare.
b) in forma imprenditoriale, nel caso in cui la gestione di una o più case e appartamenti per vacanze, collocati in uno o più stabili, avvenga in modo organizzato e non occasionale. La gestione in forma imprenditoriale è comunque obbligatoria nel caso in cui il numero di case e appartamenti per vacanze sia pari o superiore a tre;
3. La durata dei contratti di affitto delle strutture gestite nelle forme di cui al comma 2 è determinata in un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a tre mesi consecutivi nella Città metropolitana di Roma capitale e a Roma capitale.
4. L’unità immobiliare utilizzata per l’ospitalità è dotata di un soggiorno di almeno 14 metri quadrati, di una cucina o di un angolo cottura annesso al soggiorno e non necessita di cambio di destinazione d’uso ai fini urbanistici.
Locazione uso turistico
Una diversa soluzione è rappresentata dalla locazione ad uso turistico. Per approfondire l'argomento vai all'apposito articolo.
ATTENZIONE: La conseguenza della sentenza del Tar, che tra l'altro ha cancellato anche la lettera a) comma 2 dell'art. 7 e la lettera a) comma 3 dell'art. 9 che regolava le Case Vacanze ed i B&B gestiti in foma non imprenditoriale, è che a partire dal 14/06/2016 il comune di Roma non accetta più istanze di apertura per Case Vacanze e B&B non imprenditoriali. Il comune è attualmente in attesa di nuove indicazioni da parte delle Regione Lazio.
Al di là dei molteplici aspetti legati all'immobile destinato ad ospitare la vostra attività (e per i quali bisogna necessariamente approfondire nei singoli regolamenti regionali), dalle definizioni di cui sopra, possiamo comunque individuare delle importanti differenze tra le tre tipologie di attività:
Nel caso del B&B il titolare dell'attività è obbligato ad avere residenza e domicilio nell'immobile (e a riservarsi una stanza che non potrà quindi essere affittata), mentre ciò non è necessario per gli Affittacamere ed è addirittura vietato per le Case Vacanze.
B&B e Case Vacanze possono essere gestiti sia in forma imprenditoriale (cioè con partita iva) sia in forma non imprenditoriale. Chi vuole invece iniziare un'attività di Affittacamere dovrà necessariamente farlo in forma imprenditoriale (con partita iva).
Chi vuole intraprendere un'attività extralberghiera non potrà quindi prescindere dall'effettuare un'attenta valutazione in merito alla possibilità/convenienza di adottare una forma piuttosto che un'altra.
Adempimenti Iniziali (Start Up)
Apertura partita iva e comunicazioni in Camera di Commercio e all'Inps: come detto, se l'attività è svolta in forma imprenditoriale, sarà necessario aprire partita iva e comunicare l'attività che svolgete agli uffici competenti. Per quando riguarda l'Inps, il titolare della struttura è obbligato all'iscrizione nella Gestione Artigiani e Commercianti Inps (con relativo pagamento dei contributi minimi e a percentuale. Fanno eccezione i titolari di Affittacamere che non sono tenuti al pagamento dei minimali).
Sia che scegliate la forma imprenditoriale che quella non imprenditoriale, è obbligatoria la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune competente comprensiva di Asseverazione da parte di un tecnico abilitato. Solo successivamente sarà possibile iniziare l'attività (gli uffici comunali hanno comunque 60 giorni per richiedere integrazioni). Con la Scia il titolare comunica la denominazione della struttura e, con apposito allegato, la categoria sulla base delle apposite tabelle inserite nel Regolamento Regionale n. 8 del 7/8/2015 ed in particolare:
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Adempimenti Periodici
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Comunicazione trimestrale delle presenze mediante il servizio RADAR messo a disposizione dalla Regione Lazio.