LOCAZIONE TURISTICA - Studio Iovine - Commercialista Roma

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LOCAZIONI TURISTICHE


Si definisce Locazione Turistica l'affitto di immobili concessi per brevi o lunghi periodi al fine soddisfare esigenze abitative transitorie o per finalità turistiche.
Le locazioni turistiche di breve durata, inferiori a 30 giorni e sottoscritte tra privati, sono disciplinate dagli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile, dall’articolo 4 del DL 50/2017 convertito con Legge n. 96/2017, dall’art. 1, comma 2 lett. c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431 nonché dall’art. 53 del Codice del Turismo, D.Lgs. 79/2011, "Locazioni ad uso abitativo per finalità turistiche".
Il contratto di locazione turistica deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, a norma della Legge 09 dicembre 1998, n. 431 e deve contenere tutte le condizioni e i dati inerenti all’immobile e ai contraenti, nonché l’importo del canone d’affitto (e l’eventuale caparra o cauzione versata), le spese incluse od escluse nel prezzo (luce, gas, condominio, etc.), i termini di consegna e i tempi stabiliti per la riconsegna delle chiavi. Se di durata non superiore a 30 giorni, non vi è obbligo di registrare il contratto. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di di trenta giorni deve essere determinato computando tutti i rapporti di locazione di durata anche inferiore a trenta giorni intercorsi nell’anno con il medesimo locatario (Circ. AE n. 26 E 2011). Ne consegue che l’obbligo di registrazione scatta solo se, con il medesimo locatario, si eccedono durante l’anno solare i 30 giorni di affitto complessivi (anche non consecutivi).


Servizi complementari ed accessori
E' assolutamente vietato fornire qualsiasi tipo di "servizio alla persona" durante il soggiorno degli ospiti. Non sono quindi ad esempio ammesse le pulizie dei locali, il cambio di lenzuola, la somministrazione di pasti o servizi navetta.
Il DL 50/2017 ha invece specificato che è consentita la prima fornitura di biancheria poiché non viene svolta durante la permanenza dell’ospite e per esso non viene richiesto alcun compenso. Per lo stesso motivo è possibile far trovare materiale e strumenti necessari per la pulizia dei locali.

Numero massimo di appartamenti

La Legge n. 96/2017 che ha convertito il DL 50/2017, prevede all'art. 4 comma 3bis che con regolamento da emanare entro 90 gg su proposta del ministero dell'economia, venissero definiti i criteri in base ai quali la locazione turistica è da considerarsi imprenditoriale (in base al numero delle unità immobiliari e della durata della locazione nell'anno). Al momento non risulta essere stato definito nulla, pertanto formalmente non esistono limiti numerici agli appartamenti gestibili, fermo restando che potrebbe comunque essere contestata la forma imprenditoriale dell'attività da parte dell'agenzia delle entrate.  

Tassazione
Il DL 50/2017 ha definitivamente chiarito che i redditi derivanti dalla locazione di immobili per finalità transitorie o turistiche sono assoggettabili al regime agevolato della cedolare secca (aliquota 21% sul canone totale) a patto che l’affitto avvenga tra soggetti privati e che l’immobile sia concesso in locazione ad uso abitativo. La cedolare secca è ammessa anche in presenza di locazioni ad uso turistico o di locazioni di singole stanze o porzioni di immobili (Circ. AE n. 26 E del 2011). Chi non aderisce alla cedolare secca, deve riportare il reddito percepito (potrà beneficiare della deduzione del 5% del reddito a titolo forfettario) ai fini Irpef nella dichiarazione dei redditi (Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). I redditi percepiti saranno annoverati tra i "redditi fondiari" (articolo 25, comma 1, del TUIR).
Sublocazione e Comodato d'Uso: Per chi effettua Locazione Turistica di un bene ricevuto in locazione, tale reddito è pari alla differenza tra quanto incassato in qualità di sublocatore nell’anno solare e le spese specificatamente inerenti (articolo 71, comma 2, del TUIR), come ad esempio il canone di locazione corrisposto al proprietario dell’immobile. I redditi percepiti dalla sublocazione saranno invece annoverati ex lege obbligatoriamente tra i "redditi diversi" (articolo 67, comma 1, lettera h, del TUIR) e grazie al DL 50/2017 anch’essi assoggettabili a cedolare secca.

Ricevuta di Pagamento
Al momento del pagamento del canone di locazione si deve rilasciare una ricevuta non fiscale solo se richiesta dall’ospite, ai sensi dell’articolo 22, comma 6 del DPR n. 633/72. Sulla ricevuta di pagamento del canone consegnata al cliente deve essere apposta una marca da bollo dell’importo di euro 2,00 (sulla propria copia basta annotare "Bollo apposto sull'originale") qualora l’importo percepito superi i 77,47 euro.

Tassa di Soggiorno
Il DL 50/2017 autorizza i Comuni dal 1 Giugno 2017 a richiedere la riscossione dell’imposta di soggiorno da parte di coloro i quali concedono in locazione un immobile per finalità turistiche di durata inferiore a 30 giorni. Pertanto è necessario informarsi presso il Comune competente territorialmente per sapere se vi sono delibere in tal senso. Ove previsto è necessario adeguarsi al pagamento della tassa di soggiorno.

Comune di Roma Regolamento sul Contributo di Soggiorno (deliberazione A.C. n. 32 del 30 marzo 2018)
Il nuovo Regolamento sul Contributo di Soggiorno di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n. 32 del 30 marzo 2018, ha introdotto importanti novità, tra cui l’applicazione del Contributo di Soggiorno alle locazioni brevi, il riconoscimento della qualifica di agente contabile (solo per i gestori delle strutture ricettive e non per le locazioni turistiche), l’ampliamento dei soggetti esenti.
Le disposizioni regolamentari si applicano a decorrere dalla data del 21 aprile 2018 (data di esecutività del Regolamento).
D’ora in avanti, gli ospiti non residenti a Roma che soggiornano in appartamenti privati, inclusi gli alloggi per uso turistico,  locati per non più di 30 giorni (locazioni brevi), sono tenuti al pagamento del Contributo pari a € 3,50 a persona per ogni pernottamento. Il contributo si applica solo per i primi 10 giorni.
In caso di ospitalità in appartamenti privati, inclusi gli alloggi ad uso turistico, con contratto di locazione breve, chi incassa il canone/corrispettivo della locazione (locatore, sublocatore, comodatario) o interviene nel pagamento dello stesso (intermediario immobiliare o gestore di portale telematico) ha l’obbligo di riscuotere il Contributo, rilasciandone ricevuta, con le stesse modalità sopra indicate ed è responsabile del pagamento del Contributo di Soggiorno, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ospite qualora quest’ultimo non lo abbia corrisposto.
I gestori delle strutture ricettive e, per le locazioni brevi, i responsabili del pagamento del Contributo, come sopra individuati, devono presentare a Roma Capitale una comunicazione trimestrale, indicando il numero degli ospiti, compresi quelli esenti e il periodo di pernottamento. La comunicazione deve essere presentata anche in caso di assenza di ospiti entro le seguenti scadenze:
I Trimestre - 16 aprile
II Trimestre - 16 luglio
II Trimestre - 16 ottobre
IV Trimestre - 16 gennaio dell’anno successivo
I gestori delle strutture ricettive e, in caso di locazioni brevi, i responsabili del pagamento del contributo, come sopra individuati - devono versare a Roma Capitale, rispettivamente, il Contributo di Soggiorno incassato e quello dovuto, effettuando i relativi versamenti alla fine di ciascun trimestre, entro le stesse scadenze previste per le Comunicazioni

Comunicazione ospiti PS
La locazione ad uso turistico, nonostante il carattere non imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi è comunque da considerarsi un’attività di natura ricettiva. Pertanto è necessaria l’iscrizione al portale della Polizia di Stato AlloggiatiWeb e comunicare i nominativi degli ospiti. La comunicazione deve essere effettuata entro 24 ore dall’arrivo (Ministero dell’Interno, circolare interpretativa del 26.06.2015 della Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato, protocollo n. 0004023).


 
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