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LE IMPOSTE SULL'ACQUISTO DEGLI IMMOBILI

Per determinare l'ammontare delle imposte da sostenere per acquistare un immobile, è essenziale porsi alcune domande:

  • Chi è il venditore?

  • Su quale valore si calcolano le imposte?

  • Quali sono i requisiti per ottenere le Agevolazioni Prima Casa?


CHI E IL VENDITORE ?
Quando si acquista da un'impresa, occorre innanzitutto capire se la vendita è soggetta o meno ad iva. La regola generale è che la cessione di fabbricati ad uso abitativo
è esente da iva, quindi nella maggioranza dei casi non ci sarà differenza se acquistiamo da un privato o da un'impresa. Le imposte da pagare saranno pertanto, in ambo i casi Imposta di Registro al 9% (minimo 1.000 euro), Imposte Ipotecaria e Catastale in misura fissa di 50 euro. Se acquisto con i benefici prima casa l'Imposta di Registro sarà del 2%, Imposte Ipotecaria e Catastale in misura fissa di 50 euro.
L'acquisto è invece soggetto ad iva quando il venditore è un'impresa costruttrice
o di ripristino che vende entro 5 anni dall'ultimazione dela costruzione (oppure anche dopo i 5 anni per scelta dell'impresa); in caso di vendita di alloggi sociali per la quale il venditore scegli di sottoporre l'operazione ad iva. Le imposte da pagare sono l'Iva 10% (oppure 22% per A1, A8, A9), Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa di 200 euro. Se acquisto come prima casa l'Iva sarà del 4%, le Imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa di 200 euro.

SU QUALE VALORE SI CALCOLANO LE IMPOSTE (BASE IMPONIBILE)?
Quando la vendita è soggetta ad iva, non ci sono dubbi, la base imponibile su cui calcolare le imposte (nello specifico l'iva) è il Prezzo di Cessione
dell'immobile. E' doveroso ricordare che qualora il prezzo di cessione indicato nell'atto (e nella relativa fattura) sia diverso da quello effettivo, venditore e compratore sono responsabili in solido per il pagamento della differenza dell'iva e della relativa sanzione.
Nel caso di acquisto di immobile ad uso abitativo (e relative pertinenze), in presenza di determinate condizioni, è possibile utilizzare come base imponibile il cosidetto Prezzo-Valore
in luogo del prezzo a cui effettivamente è avvenuta la cessione. I vantaggi sono notevoli perchè spesso il prezzo di cessione è superiore al prezzo-valore; quest'ultimo è infatti deteminato moltiplicando la rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente 120 (o 110 per la prima casa).
Si può applicare il prezzo-valore a condizione che:

  • il fabbricato sia ad uso abitativo (quindi solo abitazioni e relative pertinenze con o senza requisiti prima casa; anche nei casi di acquisto di usufrutto e nuda proprietà o di acquisto in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto);

  • l'acquirente sia un privato che non agisce nell'esercizio dell'attività commerciale o professionale;

  • l'acquirente chieda espressamente al notaio di applicare il prezzo-valore all'atto di compravendita;

  • le parti indichino nell'atto di compravendita il prezzo effettivo a cui è avvenuta la cessione.

Come detto il prezzo-valore si applica anche all'acquisto delle pertinenze (anche con atto separato) purchè queste siano dotate di un'autonoma rendita catastale, siano effettivamente accessorie rispetto al bene principale e nell'atto di acquisto risulti il vincolo pertinenziale.   

I REQUISITI PER BENEFICIARE DELLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Per acquistare un immobile con le agevolazioni prima casa occorre che:

  • l'immobile acquistato sia classificato da A2 ad A7 e A11. Sono esclusi A1, A8 ed A9. Per le pertinenze C2, C6 e C7 limitatamente ad una pertinenza per ciascuna categoria;

  • l'immobile si trovi nel comune di residenza dell'acquirente o questi si impegni a trasferire la residenza entro 18 mesi.

  • dal 2016 il beneficio prima casa è esteso anche ai possessori di immobile già acquistato con il medesimo beneficio purchè nell'atto di acquisto risulti l'impegno a vendere la "vecchia" abitazione entro 1 anno dal nuovo acquisto. L'acquirente che dovesse successivamente rendersi conto di non poter rispettare l'impegno può, entro un anno dall'acquisto, presentare apposita istanza all'Agenzia delle Entrate dichiarandosi impossibilitato a vendere e chiedendo il ricalcolo delle imposte e dei relativi interessi (senza applicazione della sanzione del 30%).

CREDITO D'IMPOSTA PER IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA


Chi vende l'abitazione acquistata con i benefici prima casa ed entro un anno acquista una nuova abitazione usufruendo sempre dei medesimi benefici, ha diritto ad un Credito d'Imposta pari all'Imposta di Registro o all'Iva pagata per il primo acquisto agevolato. Dall'1 Gennaio 2016 il credito d'imposta spetta anche ai contribuenti che non hanno venduto il primo immobile agevolato purchè questo sia venduto entro un anno.
L'atto d'acquisto dell'immobile deve indicare la volontà dell'acquirente di usufruire dell'agevolazione.

 
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