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Con un comunicato stampa del 20 gennaio prende il via la nuova Definizione agevolata delle cartelle 2023. In particolare, sono state pubblicate le modalità e il servizio per presentare la domanda di adesione al provvedimento introdotto dalla Legge di Bilancio 2023. Viene specificato che la richiesta di adesione deve essere trasmessa in via telematica entro il 30 aprile 2023.
QUALI DEBITI: Ricordiamo che la Legge n. 197/2022 ha stabilito la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti “Rottamazioni” che risultano decadute per mancati pagamenti.
Si consente di versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio, mentre le multe stradali potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell’aggio.
Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.
A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l’esito della domanda, l’ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.
RATA SALTATA: Nel caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-
DILAZIONE GIA’ IN CORSO: La legge prevede che, una volta presentata la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-
STRALCIO DEBITI FINO A 1.000 EURO: I debiti tributari di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, saranno automaticamente annullati. A prevederlo è l’articolo 1, commi 222-
Dal punto di vista pratico, alla data del 31 marzo 2023 saranno cancellati, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dei contribuenti, tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro. L’importo da prendere a riferimento è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Non sarà così per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che potranno essere annullati con riferimento esclusivo alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. Per ciò che concerne le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento si applica limitatamente agli interessi e non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per uteriori informazioni, per assistenza alla procedura di rottamazione, per fissare un appuntamento presso lo Studio oppure ON-