Regime Forfettario - Studio Iovine - Commercialista Roma

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REGIME FORFETTARIO

Con l'avvento del 2016 finisce il periodo transitorio durante il quale era ancora possibile aderire al vecchio regime dei minimi infatti, da inizio anno, chi apre la partita IVA avrà come unico regime agevolato a disposizione il Regime Forfettario che prevede un'aliquota del 15%, e il calcolo dell'imponibile basato sulla determinazione dei costi a forfait (i coefficienti variano a seconda delle attività economiche come indicato da apposita Tabella Ministeriale). Per i primi 4 anni di attività l'aliquota è ridotta al 5%. Innalzati di 10,000 euro per tutte le categorie i limiti di fatturato per la permanenza nel regime (per i liberi professionisti il limite è alzato di 15,000 euro). Possono accedere al Regime Forfettario anche i lavoratori dipendenti che aprono un'attività, purché il reddito dell’anno precedente sia al massimo pari a 30mila euro.
Ridotta del 35% la contribuzione INPS per i soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti. E' dunque cancellata la precedente disposizione che consentiva di optare per una contribuzione in funzione del reddito.


Di seguito vengono riportate le diciture da indicare in fattura:

  • Operazione in franchigia da IVA ai sensi delle Legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 commi da 54 a 89.

  • Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario.

  • Il compenso non è soggetto a ritenute d’acconto ai sensi della legge 190 del 23 Dicembre 2014 art. 1 comma 67.


IL TESTO DELLA LEGGE

111. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 54 e' abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 e' ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 e' stabilita nella misura del 5 per cento»;
d) il comma 77 e' sostituito dal seguente: «77. Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
112. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' sostituito dal seguente: ALLEGATO   
113. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 111 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attivita', avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 111.


 
 
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