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La legge di Stabilità 2015 ha introdotto una nuova Moratoria per i mutui bancari ed i finanziamenti. In particolare il comma 246 della citata legge prevede che:
Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero dello Sviluppo Economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017.
Il nuovo accordo sarà sottoscritto entro il 31 marzo 2015, nel frattempo è prorogato il precedente accordo (scaduto il 31 dicembre 2014).
In sintesi la norma consentirà di sospendere il pagamento della quota capitale del mutuo per gli anni 2015, 2016 e 2017, resterà invece dovuto il pagamento della quota interessi. Sul piatto della bilancia andranno quindi posti gli indubbi vantaggi derivanti dall'allungamento dei tempi di restituzione del mutuo e dalla riduzione delle rate che famiglie ed imprese dovranno sostenere nei 36 mesi previsti per la sospensione (le rate saranno infatti costituite dai soli interessi), ed l'aumento degli interessi complessivamente pagati per il mutuo o il finanziamento.
La sospensione della sola quota capitale porta quindi a dover effettuare diverse considerazioni, prima fra tutte il fatto che, come noto, le rate pagate nei primi anni di accensione del mutuo sono costituite prevalentemente da interessi, pertanto aderire alla moratoria potrebbe portare un vantaggio limitato in termini di riduzione della rata ed invece un'aumento esponenziale del costo complessivo del mutuo;